Bonus ristrutturazioni, per l´acquisto di immobili da imprese.

16-09-2017 10:06 -

Per fruire della detrazione occorre l´ultimazione dei lavori riguardanti l´intero fabbricato con la presentazione al Comune, da parte dell´impresa, della Comunicazione di fine lavori, purché la vendita sia fatta entro 18 mesi dalla dichiarazione di fine lavori.

La guida dell´Agenzia delle Entrate sulle ristrutturazioni edilizie, dice che per ottenere la detrazione fiscale è necessario che l´immobile sia assegnato entro 18 mesi dalla comunicazione di fine lavori non facendo menzione che la comunicazione di fine lavori sia registrata sull´intero fabbricato, ma anzi specifica che la detrazione è legata alla singola unità immobiliare.
L´Agenzia delle Entrate ha chiarito, con la circolare 4 aprile 2017 n. 7, che è possibile fruire della detrazione anche se il rogito è stato stipulato prima della fine dei lavori riguardanti l´intero fabbricato a partire tuttavia dall´anno d´imposta in cui i lavori medesimi sono stati ultimati.

Si prevede che la detrazione prevista dal per interventi di recupero del patrimonio edilizio spetta anche nel caso di «interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell´articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell´immobile».

L´acquirente delle singole unità immobiliari attualmente ha diritto
alla detrazione in esame nella misura del 50 per cento del valore dell´intervento, quantificato in via forfetaria nel 25 per cento del prezzo di acquisto risultante dall´atto di compravendita e, comunque, non oltre il limite di 96.000 euro".
Con diversi documenti di prassi "è stato precisato che la detrazione in esame è riconosciuta per l´acquisto di unità abitative collocate in immobili interamente ristrutturati, mentre non assumono rilievo i lavori di recupero del patrimonio edilizio riguardanti le singole unità immobiliari [cfr. circolari n. 15 del 2003 (par. 3), n. 7 del 2017 (pag. 228)]".

La Guida alle ristrutturazioni edilizie dell´Agenzia delle entrate, "riprendendo le precisazioni fornite dalle circolari, ha chiarito che ciascun acquirente, fermo restando che i lavori di ristrutturazione dell´intero edificio devono essere effettuati entro i termini previsti dalla norma, può beneficiare della detrazione in relazione al proprio acquisto o assegnazione a prescindere dal fatto che siano o meno cedute le altre unità immobiliari che compongono il fabbricato".
Con la citata circolare 4 aprile 2017, n.7 (pagina 228), "nell´ottica di agevolare i contribuenti, è stato chiarito che è possibile fruire della detrazione anche se il rogito è stato stipulato prima della fine dei lavori riguardanti l´intero fabbricato ma, in tal caso, la detrazione può essere fruita solo dall´anno di imposta in cui i lavori sull´intero fabbricato siano stati ultimati.

È necessario, quindi, che si realizzi anche il presupposto costituito dall´ultimazione dei lavori riguardanti l´intero fabbricato con la presentazione al Comune, da parte dell´impresa, della «Comunicazione di fine lavori»".