Ddl Concorrenza: passa la fiducia al Senato

03-08-2017 12:57 -

Vista l´adozione del ddl, ecco le principali modifiche introdotte:

SOCIETÀ DI INGEGNERIA.
Con una modifica approvata in Aula è stato previsto che, con riferimento ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge in esame, le società di ingegneria sono tenute a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile conseguente allo svolgimento delle attività professionali dedotte in contratto e a garantire che tali attività siano svolte da professionisti, nominativamente indicati, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali. Si prevede inoltre che l´Autorità nazionale Anticorruzione pubblichi sul proprio sito internet l´elenco di tali società (commi 149-150).

ATTI PER L´AGGIORNAMENTO CATASTALE
(COMMI 173-174). Sono introdotte disposizioni che modificano l´art. 6 del testo unico per l´edilizia (Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001), inerenti agli obblighi di aggiornamento catastale in riferimento a interventi edilizi effettuati senza alcun titolo abilitativo, definiti come attività di edilizia libera. In particolare, si dispone che in tali casi gli atti di aggiornamento catastale siano presentati direttamente dall´interessato all´Agenzia delle entrate territoriale. Si introduce inoltre una disposizione transitoria per cui, nel caso in cui siano stati già avviati gli interventi edilizi prima dell´entrata in vigore della legge in esame, il possessore degli immobili provvede, ove necessario, agli atti di aggiornamento catastale, entro sei mesi dalla data di entrata della medesima legge con eventuali sanzioni ove non adempia.

COMPENSO PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI.
Il d.d.l. concorrenza impone ai professionisti che la comunicazione ai clienti circa il grado di complessità dell´incarico, gli oneri ipotizzabili dal conferimento dello stesso alla sua conclusione, gli estremi della polizza assicurativa, sia resa per iscritto (anche eventualmente in forma digitale). La stessa forma scritta dovrà avere anche il preventivo di massima del compenso della prestazione professionale (comma 151).